Art. 26 D.Lgs. 81/2008 — Verifica idoneità fornitori

Aggiornato: giugno 2026.

1. Cosa dice la norma

L'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei fornitori che eseguono lavori in appalto, subappalto o somministrazione presso la propria sede.

"Il datore di lavoro committente verifica con le modalità previste dal decreto ministeriale [...] l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi."
— Art. 26, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008

2. A chi si applica

La norma si applica a tutte le aziende italiane che affidano lavorazioni in appalto o subappalto presso la propria sede produttiva. Non importa la dimensione: vale anche per micro-imprese con un solo fornitore esterno (es. un manutentore).

3. Documenti richiesti

Le verifiche minime obbligatorie sui fornitori includono:

  • — certifica la regolarità contributiva INPS/INAIL.
  • — attesta esistenza e attività dell'impresa.
  • — documento di valutazione rischi del fornitore (se ha dipendenti).
  • — responsabilità civile verso terzi.
  • Per lavorazioni superiori a 5 giorni/anno: il , redatto dal committente.

4. La responsabilità solidale

Il comma 4 dell'Art. 26 introduce la responsabilità solidale del committente con il fornitore per danni causati da carenze nelle verifiche di idoneità o nella cooperazione/coordinamento delle attività.

In pratica: se il fornitore opera con documenti scaduti e causa un incidente, il committente è coinvolto nei controlli e nelle eventuali sanzioni dell'.

5. Sanzioni

Le violazioni sono previste dall'Art. 55 D.Lgs. 81/2008:

  • Mancata verifica idoneità: ammenda da €1.500 a €6.000
  • Mancata redazione DUVRI quando dovuto: ammenda da €2.500 a €10.000
  • Casi recidivi o eventi infortunistici: sanzioni penali fino a €12.000 + arresto fino a 6 mesi

6. Aggiornamenti 2024-2026

Il D.L. 159/2025 ha aggiornato il sistema della patente a crediti (Art. 27 D.Lgs. 81/2008), introducendo soglie operative minime e sospensione obbligatoria per fornitori sotto 15 crediti. La Circolare INL 1/2026 ha definito il formato standard del report di conformità per le ispezioni.


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